(copia dell’atto notarile originale di costituzione dell’Associazione, 2MB)
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola di Volo – Treviso, in sigla ASD Scuola di Volo – Treviso, senza scopo di lucro, con sede in Treviso.
Art. 2 – L’associazione ha per oggetto lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nell’ambito dell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento, nelle discipline inerenti al volo a motore o a vela, all’aeromodellistica, al paracadutismo sportivo, al volo da diporto o sportivo e al volo virtuale.
In particolare l’associazione si propone di:
– perseguire nel quadro delle suddette attività la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù;
– promuovere ed incoraggiare ogni altra forma di attività nel campo aeronautico turistico sportivo;
– svolgere propaganda aeronautica, diffondere la cultura aeronautica e collaborare con le pubbliche autorità locali nello studio e nella risoluzione dei problemi che la interessano e operare comunque in modo da incrementare l’aviazione in tutte le sue estrinsecazioni.
A tal fine l’associazione potrà anche:
– organizzare e promuovere attività di introduzione, avviamento e pratica sportivo dilettantistica con particolare riferimento alle discipline inerenti al volo a motore o a vela, all’aeromodellistica, al paracadutismo sportivo, al volo da diporto o sportivo e al volo virtuale;
– promuovere manifestazioni sportive, gare, tornei, manifestazioni culturali, concerti, convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
– gestire impianti e strutture sportive;
– promuovere attività sociali, ricreative, turistiche anche mediante l’organizzazione di soggiorni per attività sportive e culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività educative, concertistiche e sportive in genere;
– organizzare e gestire, anche attraverso terzi, attività di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mensa nell’ambito delle sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale e all’interno di particolari manifestazioni e ricorrenze.
L’associazione potrà effettuare, quale attività complementare, marginale e connessa all’attività istituzionale sopra citata, la cessione di beni e prestazione di servizi a vario titolo inerenti alla stessa.
L’associazione potrà partecipare, aderire, collaborare con altri enti pubblici e/o privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
L’associazione, senza finalità di lucro, potrà infine svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
L’associazione espressamente non ha quale finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, opera nel rispetto del principio della democrazia interna e si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.
Art. 3 – Sono soci tutti coloro che avendo presentato domanda ed avendo accettato integralmente lo Statuto ed il regolamento interno, ove fosse adottato, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l’associazione si prefigge, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’associazione.
I soci sono distinti in soci piloti, che svolgono direttamente le attività sportive inerenti al volo in qualità di piloti, e soci ordinari, che partecipano a vario titolo all’attività dell’associazione. I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. Tra i soci indistintamente vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 4 – La domanda di ammissione deve essere presentata dall’aspirante associato al Consiglio Direttivo, il quale deciderà con insindacabile giudizio l’eventuale rigetto.
Art. 5 – La qualità di socio viene persa per recesso, decadenza o esclusione. I soci possono recedere dall’Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente il quale ne da comunicazione al Consiglio Direttivo.
La decadenza avviene per morte o perdita della capacita di intendere e di volere.
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell’Associazione o che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione o che in qualunque modo arrechino danno all’Associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea o per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l’associazione o non ottemperino alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale e non ha diritto al rimborso delle quote associative o delle somme già versate.
Art. 6 – Sono organi dell’Associazione il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci, il Collegio dei revisori dei conti, se e qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea.
Art. 7 – II Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, i suoi membri sono rieleggibili ed è composto da numero cinque membri scelti fra i soci.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti. Ogni carica e gratuita.
II Consiglio Direttivo e presieduto da un Presidente, eletto anch’esso dall’Assemblea, che ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e al quale è demandata l’esecuzione degli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di impedimento il presidente può essere sostituito dal vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo e scelto fra i propri componenti in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di cessazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà convocare, entro quarantacinque giorni, l’assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Presidente il quale dura in carica fino alla scadenza del quadriennio ed e rieleggibile.
II Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione e gestisce il suo patrimonio, ammette i nuovi soci, fissa la quota associativa, delibera le esclusioni, provvede alla redazione del bilancio consuntivo, ed eventualmente di quello preventivo, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione, ha pieni poteri per la straordinaria amministrazione.
II Consiglio Direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell’Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. II regolamento dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
II Consiglio Direttivo è convocato con anticipo di 48 ore dal Presidente, anche per telefax o altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei, e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e alla quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per gli atti di straordinaria amministrazione per i quali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di cessazione della maggioranza dei propri membri i restanti membri devono, entro quarantacinque giorni, convocare l’Assemblea per la sostituzione dei membri mancanti. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del quadriennio e sono rieleggibili.
E’ fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 8 – L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In essa ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, ogni socio non può avere più di una delega.
L’Assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un quinto dei soci.
Le convocazioni devono farsi almeno 7 giorni prima dell’adunanza mediante avviso pubblico con affissione presso la sede in cui viene svolta l’attività e mediante comunicazione scritta, con l’indicazione di luogo, data e ora in cui si terra l’assemblea, dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione.
Possono partecipare all’Assemblea solo gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa o di ogni altro importo dovuto nei confronti dell’Associazione e con l’osservanza degli altri doveri imposti dalla legge o dallo Statuto.
Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione e necessario che siano presenti o rappresentati almeno la meta dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice.
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, eventualmente sul bilancio preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo e su tutto quanto ad essa demandato per Statuto.
In particolare l’Assemblea, con le maggioranze di cui sopra, approva e apporta modifiche allo Statuto e al regolamento, delibera sul riconoscimento ai fini sportivi e sull’affiliazione ad una o più Federazioni Sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.
In caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo spetta all’Assemblea deliberare i provvedimenti da adottare.
Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art. 9 – La gestione sociale può essere controllata da un Collegio dei Revisori dei conti, eventualmente nominato dall’Assemblea, composto da tre membri effettivi scelti tra persone aventi idonea capacita professionale, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 10 – Il patrimonio sociale e formato:
a) dalle quote sociali ed eventuali contributi dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessita e al funzionamento dell’Associazione;
b) eredità, donazioni, erogazioni e lasciti;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali e di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi istituzionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni;
i) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
l) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
m) da ogni altra entrata o conferimento che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
L’Associazione non può procedere in ogni caso alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 11 – L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 12 – Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dai soci con il voto favorevole di almeno due terzi di essi.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ai fini sportivi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 13 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.